Valerio Eletti - Manuale di editoria multimediale
Appendice 5: Il diritto d’autore e l’opera multimediale di Nicola Pedde

Diritto d’autore e copyright: dall’editoria su carta a quella multimediale

Il principio di base della moderna legge sul diritto d’autore, in termini generali, prevede l’individuazione di due parametri fondamentali connessi all’opera: il cosiddetto corpus mysticum, elemento immateriale e intangibile atto a rappresentare l’originalità creativa dell’autore, e il cosiddetto corpus mechanicum, elemento, di contro, materiale e fungibile, dimostrante la combinazione dei mezzi e delle tecniche grazie alle quali l’estro creativo dell’autore ha fisicamente realizzato l’opera.

La normativa italiana, raccogliendo e adottando i principi della Conferenza di Berna, è oggi regolata dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 – e relativo regolamento di applicazione del 18 giugno 1942, n. 1369 – che, nonostante successive modifiche e integrazioni, riesce oggi faticosamente a inquadrare e a tutelare il sempre maggiore e più specifico ambito del diritto d’autore.

Il legislatore, nello sforzo di adeguare alle realtà dei tempi l’angusto ambito originario della legge, ha recepito nel corso degli anni alcune fondamentali direttive europee in materia di diritto d’autore, determinando le basi per quello che, necessariamente, dovrà essere il terreno di una futura e più adeguata regolamentazione del settore.

Nonostante ogni sforzo di adeguamento, comunque, i principi basilari e la sempre attuale concezione della Lda (come d’ora innanzi indicheremo la Legge sul diritto d’autore) non verranno meno, imponendo solo un adeguamento di carattere tecnologico e interpretativo.

Volendo fornire una sintetica e agevole introduzione al diritto d’autore, possiamo senz’altro concordare sul fattore basilare relativo all’oggetto della tutela, che non è la tangibile rappresentazione della creazione dell’autore, bensì il concetto alla base della sua «realizzazione».

Il legislatore ha voluto riconoscere il ruolo predominante, centrale e fondamentale dell’autore e del suo estro creativo, grazie al quale è possibile ottenere il prodotto fisico e tangibile dell’opera. A tal fine riconduce l’acquisto del diritto da parte dell’autore al momento dell’ideazione dell’opera, momento in cui lo stesso conferisce ad essa il suo carattere di originalità e novità.

Gli artt. 1 e 2 della l. 633 del 1941 indicano genericamente il novero delle opere oggetto di tutela, includendo le opere letterarie, quelle musicali, quelle appartenenti alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, nonché le opere fotografiche e i programmi per elaboratore. Tale classificazione deve considerarsi peraltro puramente indicativa e non esaustiva.

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