Valerio Eletti - Manuale di editoria multimediale
Appendice 5: Il diritto d’autore e l’opera multimediale di Nicola Pedde

La legge di riconoscimento del software e delle banche dati

Un primo e significativo passo in direzione di quello che in un futuro sarà l’inquadramento giuridico della cosiddetta «opera multimediale» è rappresentato dal decreto legislativo del 29 dicembre 1992, n. 518. Con tale norma il «programma per elaboratore» ha trovato espressa tutela, inserendosi a pieno titolo tra le opere comprese tra quelle indicate all’art. 1 della Lda.

Ai sensi di tale provvedimento i programmi per elaboratore, al pari delle altre opere previste dalla Lda, debbono necessariamente possedere il requisito della originalità ed essere, quindi, il risultato di una creazione intellettuale dell’autore. In tale senso, quindi, sono state espressamente escluse dalla tutela accordata al software «tutte le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce».

Con il decreto legislativo dell’11 maggio 1999, n. 169, recependo la direttiva 96/9/CE dell’11 marzo 1996, viene invece accordata anche alle banche dati una tutela specifica, equiparando le stesse a una creazione dell’ingegno propria del loro autore. La definizione esatta del d.lgs. prevede che le banche dati consistano in «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo», non estendendosi quindi la tutela ai contenuti della banca dati stessa. L’oggetto della tutela, quindi, è il complesso dei dati e/o delle opere che compongono la banca dati e la sua razionale organizzazione, e non già lo specifico elemento in esso contenuto.

L’autore di una banca dati gode, quindi, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

– la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

– la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

– qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca dati.

La prima vendita di una copia di una banca di dati nella comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all’interno della comunità:

1. le vendite successive della copia;

2. qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;

3. qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui al punto 2.

La tutela sulla banca di dati è accordata dal momento della sua completa costituzione. Il diritto, invece, si estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data del completamento. Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, e in particolare ogni modifica sostanziale risultante dell’accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento, consente di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione.

women who cheat I cheated on my boyfriend why men have affairs
why do men cheat on their wife why men have affairs click
go wife cheaters website
married woman looking to cheat website wife who cheated
click chemical abortion read here
prescription card discount read coupons for prescription medications
how much does it cost for an abortion saiftec.com abortion clinics in baltimore
gabapentin dose for pelvic gabapentin dose for pelvic gabapentin dose for pelvic
gabapentin neurontin capsule 300 http://lensbyluca.com/neurontin/capsule/300 gabapentin neurontin capsule 300

La cosiddetta «opera multimediale» e i suoi diritti di sfruttamento

Opera multimediale in quanto tale

Opera multimediale quale opera collettiva

Opera multimediale quale «composizione»

Opera multimediale quale «opera derivata»

Il contratto: rimedio a una lacuna normativa