Valerio Eletti - Manuale di editoria multimediale
Appendice 5: Il diritto d’autore e l’opera multimediale di Nicola Pedde

Termini di protezione del diritto d’autore

Successivamente all’emanazione della direttiva 93/98/Cee, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, la legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 17, ha stabilito i nuovi termini di durata per la protezione dei diritti di utilizzazione economica sulle opere dell’ingegno.

70 anni per le seguenti opere:

– opera dell’ingegno individuale;

– opera anonima o pseudonima;

– opera pubblicata per la prima volta dopo la morte dell’autore;

– opera collettiva (quali riviste, giornali, antologie, ecc.);

– opera cinematografica: a partire dalla data della prima proiezione pubblica;

– opera fotografica: dall’anno di produzione dell’opera;

– programma per elaboratore.

50 anni per i seguenti diritti, previsti come diritti connessi al diritto d’autore:

– diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi, riproduttori di suoni e di voci;

– diritti di coloro che esercitano l’attivitŕ di emissione radiofonica o televisiva;

– diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;

– diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.

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La legge di riconoscimento del software e delle banche dati

La cosiddetta «opera multimediale» e i suoi diritti di sfruttamento

Opera multimediale in quanto tale

Opera multimediale quale opera collettiva

Opera multimediale quale «composizione»

Opera multimediale quale «opera derivata»

Il contratto: rimedio a una lacuna normativa