Valerio Eletti - Manuale di editoria multimediale
Appendice 5: Il diritto d’autore e l’opera multimediale di Nicola Pedde
Termini di protezione del diritto d’autore Successivamente all’emanazione della direttiva 93/98/Cee, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, la legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 17, ha stabilito i nuovi termini di durata per la protezione dei diritti di utilizzazione economica sulle opere dell’ingegno. 70 anni per le seguenti opere: – opera dell’ingegno individuale; – opera anonima o pseudonima; – opera pubblicata per la prima volta dopo la morte dell’autore; – opera collettiva (quali riviste, giornali, antologie, ecc.); – opera cinematografica: a partire dalla data della prima proiezione pubblica; – opera fotografica: dall’anno di produzione dell’opera; – programma per elaboratore. 50 anni per i seguenti diritti, previsti come diritti connessi al diritto d’autore: – diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi, riproduttori di suoni e di voci; – diritti di coloro che esercitano l’attivitŕ di emissione radiofonica o televisiva; – diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento; – diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori. La legge di riconoscimento del software e delle banche dati La cosiddetta «opera multimediale» e i suoi diritti di sfruttamento Opera multimediale in quanto tale Opera multimediale quale opera collettiva Opera multimediale quale «composizione» Opera multimediale quale «opera derivata» Il contratto: rimedio a una lacuna normativa |