Legge 169/2008 art. 5 Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si e'
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio,
salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di
aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la
ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di
testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a
valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di
primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei
anni. 11 dirigente scolastico vigila affinche' le delibere dei
competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di
testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni vigenti.
Legge 133/2008 art. 15 Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e
fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni
ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi
individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete
internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o
dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di
testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro
famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri
di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono
prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire
dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri
utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le
disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente
abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei
piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità
di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e
integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle
versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i
tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di
I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai
principi di cui ai commi 1, 2 e 3.